CORONAVIRUS: DEPENALIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

 

Il d.l. 19 del 2020, per quanto riguarda la violazione delle misure di distanziamento sociale, a livello sanzionatorio, introduce una sanzione amministrativa, equiparabile a quella prevista per le violazioni in materia di codice della strada.

Cessano quindi di trovare applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 650 c.p..

Alle violazioni commesse in precedenza, la depenalizzazione opera retroattivamente e la sanzione applicata è pari alla misura minima, ridotta  alla metà, ovvero a 200 euro.

Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave, il cui assetto punitivo, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.