SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

L’art. 11 del decreto n. 23 dell’08 aprile 2020 prevede espressamente che i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali o altri titoli di credito ricadenti o decorrenti nel periodo dal 09 marzo 2020 al 30 aprile 2020 ed emessi prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima del 09 aprile) sono sospesi per il medesimo periodo.

Analogamente risulta sospesa l’efficacia esecutiva di qualsiasi altro atto relativo al medesimo periodo.

I protesti o le contestazioni equivalenti levati dal 09 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e, qualora erroneamente trasmessi, vanno subito cancellati.

Per lo stesso periodo sono sospese le informative alla Prefettura ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 386/1990.