I contributi del Consorzio di Bonifica delle Marche sono dovuti?

Mi capita sempre più spesso di avere clienti ai quali il Consorzio di Bonifica delle Marche ha notificato cartelle di pagamento inerenti il contributo di bonifica.

Si tratta di regola di importi richiesti annualmente ai proprietari di terreni i quali, pur non essendo particolarmente cospicui, sono pagati malvolentieri dal contribuente. E ciò in quanto la loro richiesta è sostanzialmente e solitamente svincolata dal compimento da parte del Consorzio di Bonifica di qualsivoglia opera che possa recare vantaggio al fondo medesimo.

Infatti il detto Ente sostiene che, qualora l’immobile del contribuente sia compreso nel perimetro consortile, il vantaggio apportato da eventuali opere poste in essere dal Consorzio di Bonifica si presume, mentre spetta al contribuente medesimo che voglia sottrarsi alla pretesa impositiva dimostrare che nessuna opera è stata invece compiuta.

Tale impostazione risulta non condivisibile. Infatti, il piano di classifica predisposto dal Consorzio di Bonifica risulta illegittimo, non essendo stato preceduto dall’approvazione del Piano di Bonifica da parte dell’assemblea legislativa regionale. La conseguenza di tale mancanza è che l’onere di dimostrare che siano state compiute opere a vantaggio del fondo in riferimento al quale si chiede il contributo è a carico del Consorzio stesso.

In mancanza di tale prova la cartella va annullata.

Si allega al riguardo una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che, in ricorso patrocinato dalla scrivente, ha accolto questa impostazione: https://drive.google.com/file/d/11KliVadnCiWkyQQso95_g9N4VaEBCf7W/view?usp=sharing